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| Comunione dei Beni |
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La comunione dei beni comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune indipendentemente dall’apporto reale di ognuno.
L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi(art. 180 del c.c.).
Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio, i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, i beni di uso strettamente personale e i loro accessori, i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa, i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con il loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto (art.179 del c.c.), tale comunicazione ha valore esemplificativo e non esaustivo.
N.B. Per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, dopo il matrimonio, occorre rivolgersi ad un notaio per la stipulazione di un'apposita convenzione. La convenzione verrà poi trasmessa dal notaio all'ufficiale di stato civile del comune di celebrazione del matrimonio, ai fini dell'annotazione sull'atto di matrimonio. |